
Agevolazioni fiscali acquisto/riparazione mezzi di trasporto
AUTOMOBILE – Agevolazioni fiscali
- IVA agevolata
- detraibilità IRPEF,
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
- esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà e nuove iscrizioni al PRA (IPT)
- cointestazione auto
- auto in Leasing
- optional auto
Per godere dei benefici fiscali (detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4%, esenzione bollo e IPT) previsti dalle norme vigenti il veicolo deve essere intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico cioè il familiare che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto a carico fiscalmente il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51 (non costituiscono reddito le provvidenze economiche quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per un solo veicolo. Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato (per demolizione) dal PRA
I benefici fiscali decadono con obbligo di restituzione, nel caso di vendita o cessione a titolo gratuito del veicolo entro i due anni successivi all'acquisto.
Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti
Se, entro due anni dall’acquisto con Iva al 4%, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta, non è dovuta l’integrazione della differenza dell’imposta.
Beneficiari:
- Le persone con disabilità sensoriali: non vedenti (cioè persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della L. 138/2001 individuano le categorie di non vedenti) e sordomuti con certificazione di sordomutismo rilasciata ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381 )
- Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento (non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma 3 purché il cerificato di invalidità civile evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa come previsto dalla Circolare Ministeriale n.21/E 23 aprile 2010 )
- Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni – con certificazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla ASL competente (l'handicap grave, che comporta la limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato anche dalla certificato di invalidità civile, attestante “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, che deve fare inoltre esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile in questo caso prescindere dall’accertamento della legge n. 104/ 1992, non è sufficiente però la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita")
- Le persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano “affetti da grave limitazione della capacità dI deambulazione”. In questi casi il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. L’adattamento è da intendersi: alla guida (strumentazione, cambio automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale o al trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.). L’adattamento del veicolo deve essere effettuato prima dell’acquisto del medesimo
Agevolazioni:
- IVA agevolata al 4% per autovetture di cilindrata fino a 2000 cmc con motore a benzina, e fino a 2800 cmc con motore diesel. Si richiede direttamente al concessionario che deve emettere fattura richiamando la legge 97/86 e la legge 449/97 e comunicare i dati all'Ufficio Locale dell’Agenzia dell’Entrate. Si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra.
- Detrazione IRPEF pari al 19% della spesa fino a un massimo di € 18075,99 per una sola volta nel corso di un quadriennio. L’importo può essere detratto in unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E’ possibile nell’arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al PRA o in caso di furto, sottraendo dall’importo di € 18075,99 l’eventuale rimborso assicurativo.
- Esenzione dalle imposte di trascrizione (IPT) sia per i passaggi di proprietà che per le nuove iscrizioni al PRA. Da questo beneficio sono esclusi non vedenti e sordomuti (alcune Province hanno previsto riduzioni a favore della categoria dei disabili sensoriali). Si richiede al Pubblico Registro Automobilistico.
Per l'Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche gli Enti competenti sono le Regioni. Spetta per un solo veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le condizioni che danno diritto all’esenzione. In caso di vendita dell’auto occorre inoltrare una nuova richiesta di esenzione.
Veicoli ammessi:
- Autovetture
- Autoveicoli per trasporto promiscuo
- Autoveicoli per trasporti specifici
- Autocaravan (solo detrazione IRPEF – IVA 21%)
- Motocarrozzette (ad esclusione dei disabili sensoriali)
- Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporto promiscuo cioè veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti,compreso quello del conducente (ad esclusione dei disabili sensoriali)
- Motoveicoli, ossia veicoli a tre ruote, per trasporti specifici cioè veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (ad esclusione dei disabili sensoriali)
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Agevolazioni fiscali riparazioni auto
Agevolazioni fiscali: aliquota IVA e detraibilità IRPEF sui i costi di manutenzione/riparazione
IVA
L’aliquota IVA al 4% è prevista solo sulle prestazioni (manodopera) rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate utilizzate per l’adattamento stesso.
Per tutti gli altri interventi di riparazione, manutenzione ordinaria, tagliandi di controllo l’aliquota IVA rimane quella ordinaria del 22%. (v. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002). Sono riconducibili invece alla manutenzione straordinaria le spese necessarie per le riparazioni derivanti da sinistri.
IRPEF
Le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 usufruibile in quattro anni. Perciò è possibile fruire della detrazione d'imposta fino al limite di spesa di euro 18.075,99 nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo sia le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.
(Es: se un contribuente ha speso per l'acquisto dell'auto 15.000 euro, potrà ancora detrarne, nell'arco dei 4 anni, 3.075,99. (v. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002).
Non sono comunque detraibili le spese che rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo riferiti ai normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo). Sono detraibili solo gli interventi di manutenzione straordinaria cioè quelli che esulano dalla normale usura del veicolo.