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Pensione ciechi civili assoluti

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico.
Vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.
Condizioni:
· è concessa ai maggiorenni;
· essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
· essere stato riconosciuto cieco assoluto;
· non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30.
Importo 2020
Euro 310,17 per mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
Euro 286,81 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).