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Barriere private

Contributi per l'eliminazione o  l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia privata
La Legge 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti.
La Regione Lombardia, con legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, eroga contributi a favore di soggetti privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria residenza abituale.
Hanno diritto al contributo:

Il contributo può essere richiesto per:

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

Il contributo può essere erogato per:

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089/1939, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovraintendenza competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.

Richiesta al condominio: è onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta. Le modifiche riferite all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.
Trascorsi tre mesi dalla richiesta, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta modifica, il portatore di handicap, può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso.
La disposizione deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.
La deliberazione n. 10280 del 7 ottobre 2009 ha introdotto le seguenti novità :

Con DDS n. 14032 del 15 dicembre 2009 sono stati approvati i criteri per l’accesso ai contributi negli edifici residenziali privati e i criteri di controllo da parte dei comuni.
Il decreto fornisce indicazioni allo scopo di assicurare la coerenza degli interventi proposti con le finalità delle disposizioni normative, dando precise informazioni su chi può presentare la domanda, chi ha diritto al contributo,  su quali edifici e tipologie d’intervento, opere ammissibili, modalità di calcolo del relativo contributo e adempimenti per la verifica tecnica-amministrativa di competenza comunale.
La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo (ma comunque dopo aver presentato la domanda a pena di decadenza): lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto qualora non vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria regionale.(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5).
I comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso d’esecuzione.  

La domanda deve essere presentata ?

Entro il 1° di marzo di ogni anno, i comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti  in particolare:  l’esistenza delle barriere,  l’inesistenza dell’opera richiesta,  il mancato inizio dei lavori o  la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Cosa allegare alla domanda

Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
Entità del contributo

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Erogazione di contributi Preventivo e Fatture 
L'entità del contributo è determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute

L' erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Entro 15 giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto. Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti al punto 4.11 della Circolare 1669/1989.
Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.