
Indennità mensile di frequenza
L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.
Condizioni:
- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale; o alternativamente l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.
- • non disporre di un reddito annuo personale per il 2020 superiore a Euro 4.926,35
la Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990**
Importo 2020 Euro 286,81 mensili
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
Per i minori che frequentano la scuola dell'obbligo, ogni anno il genitore dovrà compilare l'Autocertificazione dell'iscrizione/frequenza scolastica del minore su modulo Inps AP 30 e consegnarlo ad Inps. Se il minore frequenta anche un centro di riabilitazione è opportuno allegare anche un certificato di frequenza al centro.
I minori che frequentano asili nido pubblici o privati, Centri di formazione professionale, centri di riabilitazione dovranno sempre consegnare ad Inps il Certificato di frequenza in originale rilasciato dalla scuola o dal centro con al data di inizio e fine della frequenza