
L'Invalidita' Civile dei minori di 18 anni
La prassi per richiedere l’INVALIDITA’ CIVILE per un minore è identica a quella che si chiede per un adulto (On Line – Con PIN di riferimento alla Tessera Sanitaria del Minore) e deve essere accompagnata da un certificato medico e dalla documentazione clinica specialistica integrativa, come per gli adulti.
La documentazione che si riceverà in seguito potrebbe dare diritto a questi riconoscimenti:
- Indennità mensile di frequenza
L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 Ottobre 1990 n 289.
Al minore disabile viene riconosciuta Indennità mensile di frequenza se il certificato medico contiene la dicitura: Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età
L'indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Link : Come leggere i verbali
Condizioni
La legge 11.10.90 n. 289 precisa i requisiti necessari per poter usufruire di questa indennità:- essere minori degli anni 18;
- riconoscimento della difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età, da parte delle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile confermata dalle Commissioni Mediche Periferiche territorialmente competenti;
- avere la cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale;
- non essere titolari di rendite erogate da altri Istituti che risarciscono le stesse patologie riconosciute per l’indennità di frequenza;
- assenza di ricovero in istituto con retta a totale carico di Ente Pubblico;
- non essere titolari di altre prestazioni economiche erogate dal Ministero dell’interno (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, speciale indennità ciechi civili);
- non superare il limite di reddito soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT;
- obbligo di frequenza continua o anche periodica presso centri di riabilitazione o ambulatoriali sanitari o frequenza presso asili nido e scuole.
- Indennità di accompagnamento
Nel caso di domanda intesa ad ottenere anche l’Indennità di Accompagnamento, il certificato medico oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura :
Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
oppure
Persona che necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
La legge 11.2.1980 n.18 precisa i requisiti necessari per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento:- avere un grado di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua, riconosciuto dalle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile e confermato dalle Commissioni mediche periferiche per l’invalidità civile territorialmente competenti.
- essere cittadini italiani e residenza nel territorio nazionale;
- non essere titolari di pensioni, rendite erogate da altri Istituti che risarciscano le stesse patologie riconosciute per l’invalidità civile, inoltre non essere titolari di altre indennità di accompagnamento in quanto sono incompatibili: in tal caso è necessario fare un’opzione;
- non essere ricoverati in un Istituto con retta a totale carico di un Ente pubblico;
IMPORTANTE: la domanda deve essere richiesta da coloro che esercitano la potestà (normalmente la madre e il padre)