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Facilitazioni per familiari di disabili

(Permessi di astensione dal lavoro Art 33 L 104)

Legge 104/92 art.3 c.3, art 33 c. 6 
Se è riconosciuto al lavoratore disabile e/o al suo diretto familiare l’ art.3 c.3 della legge 104/92 e l’ art 33 c è possibile chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ll lavoratore  (disabile o non) può fruire dei giorni di permesso per  assistere un familiare disabile che gia’ fruisce di permessi per se stesso a condizione che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un’effettiva necessita’, valutata dal medico  di sede di essere assistito da parte del familiare lavoratore,ma deve usufruirne nelle stesse giornate

Per i dipendenti pubblici non è requisito fondamentale beneficiare dei permessi nelle stesse giornate in cui ne beneficia il lavoratore con disabilità da assistere (nota n.44274 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

I permessi non sono cumulabili un mese con l’altro. 

La Domanda

Per i dipendenti INPS dal 1 ottobre 2012 le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente.
In tempi brevi Inps invia al richiedente e al datore di lavoro il nullaosta per la fruizione dei permessi.

Il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo definitivo (Circolare INPS n. 53/2008), a meno che la condizione di handicap non sia rivedibile. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di “scadenza” del verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare: la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL, le modifiche ai periodi di permesso richiesti. La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione delle situazioni indicate.