
Forme di TUTELA GIURIDICA
Forme di tutela giuridica:
- Interdizione
- Inabilitazione
- Amministratore di sostegno (AdS)
La capacità giuridica è la capacità di essere titolare di diritti e di doveri e si acquisisce con la nascita (Art.1 c.c.).
La capacità di agire, invece, è la capacità di disporre autonomamente dei propri diritti e si acquista con la maggior età (Art.2 c.c.). Per i minorenni tale capacità è esercitata dai genitori.
La persona disabile, come qualunque altro individuo, acquista la sua capacità di agire al compimento della maggiore età, anche se di fatto si trova in una situazione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Gli atti compiuti dalla persona disabile potrebbero essere riconosciuti validi perché la persona, giuridicamente, è dotata della capacità di agire, anche se risulti di fatto incapace.
Il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia: l'amministrazione di sostegno, l'inabilitazione e l'interdizione. Questi "istituti giuridici" sono contenuti in un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti volto alla protezione più ampia possibile della persona, in progressiva gradazione. Questa possibilità di graduare gli interventi di protezione della persona evidenziano l'attenzione che deve essere data al singolo, visto come portatore di diritti, anche se colpito da infermità tali da ridurne l'autonomia.
E’ sempre il Giudice Tutelare a scegliere quale istituto giuridico sia più idoneo, indipendentemente dall’oggetto del ricorso.
- Interdizione
Il maggiorenne che si trova in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetto quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione (Art. 414 c.c.). L’interdizione determina l’incapacità assoluta della persona a curare i propri interessi. In sua vece verrà nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.. Alcuni atti di ordinaria amministrazione possono però essere compiuti dall'interdetto senza intervento o con assistenza del tutore, quando ciò è previsto in un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Art.427 c.c.).
- Inabilitazione
L'inabilitazione corrisponde alla parziale incapacità di intendere e volere, per cui l'inabilitato avrà la piena capacità di agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre ha una limitata capacità in relazione agli atti di straordinaria amministrazione, per i quali sarà necessaria l'assistenza di un curatore, nominato dal Giudice Tutelare. Alcuni atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, se debitamente indicati in un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Art.427 c.c.).
I provvedimenti di inabilitazione ed interdizione sono adottati dal Tribunale in composizione Collegiale e per promuovere il ricorso è necessario il patrocinio legale.
- Amministrazione di Sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere tutelata da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (Art.404 c.c.).
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o persone in coma: l'Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).
Tutti i procedimenti possono essere promossi anche nei confronti dei minorenni, nell'ultimo anno della loro minore età. L'interdizione, l'inabilitazione o l’amministratore di sostegno diventeranno esecutivi dal giorno in cui il minore raggiunge i diciotto anni.
Sportello Distrettuale per l'Amministrazione di sostegno : Presso l’Associazione AGEHA, in via Roma 89 - Ricevimento su appuntamento: Liliana Formenti tel. 02.8242777 – insiemesifa@gmail.com – www.progettoads.net
Procedimento
Possono ricorrere al Giudice Tutelare, per l'apertura dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio può fare anche una segnalazione al Pubblico Ministero. Non occorre il patrocinio legale.
Il ricorso si presenta al Giudice Tutelare (giudice monocratico) del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio, indicando le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e seguendo una traccia reperibile presso le cancellerie dei Giudici Tutelari o presso le organizzazioni sociali e gli operatori che si occupano della materia.
Il ricorso dovrà essere il più completo possibile per consentire al Giudice Tutelare di provvedere nel modo più puntuale e tempestivo possibile a creare quell'abito su misura necessario al beneficiario, prevedendo gli atti che potrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno, quelli per i quali manterrà invece la piena autonoma capacità e quelli in cui dovrà essere sostituito.
L'ufficio del Giudice Tutelare (cancelleria) è presente in tutte le sedi di Tribunale. E' opportuno fare riferimento alle cancellerie competenti per territorio, per avere una conferma delle prassi in uso e degli eventuali moduli se predisposti, prima di procedere al deposito del ricorso stesso.