
Ricorso
Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice, allegando memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.
Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le regole.
OGGI è previsto l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).
L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze.
Quindi il cittadino presenta, sempre al Tribunale, ISTANZA di ACCERTAMENTO TECNICO per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere: non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.
Il procedimento
Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d’Ufficio. Questi deve inviare, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche per via telematica, una formale comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato; alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell’INPS.
E’ importante che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.
La consulenza tecnica
Il Consulente Tecnico d’Ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e Cittadino), nel termine stabilito dal giudice.
Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio.
In assenza di contestazione il Giudice omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.
Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
Il decreto è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica (?)
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente.
Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.
La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio.
ATTENZIONE:
- L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente
- Il cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza
Iter in sintesi
1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) Istanza di Accertamento Tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie ( si anticipano le spese della perizia).
3. Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia). Alla sua attività di perizia è presente anche INPS;
4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni, quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
5. Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
6. Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione.
7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.