
Indennità di accompagnamento
L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale e non essere in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dell Ente pubblico (messaggio INPS 26 seettembre 2011 n. 18291)
- L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, ma non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
Viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
Non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
Viene erogata anche ai detenuti.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Importo 2020: Euro 520,29 per 12 mensilità.
Accertamento passaggio alla maggiore età
Il soggetto minorenne, titolare di indennità di frequenza o accompagnamento, dopo il compimento del 18° anno (maggiorenne), anche dal primo giorno, dovrà sottoporsi a nuovo accertamento di invalidità.
ATTENZIONE : La revisione diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni).
In questo caso la revisione deve essere richiesta dall’interessato.
L’erogazione delle provvidenze economiche riservate ai maggiorenni non avviene in maniera automatica, ma solo a seguito dell’accertamento si determinerà la sussistenza dei requisiti per accedere all’eventuale diritto a riscuotere le provvidenze economiche previste.
La decorrenze di eventuali provvidenze economiche è il mese successivo alla data di presentazione della domanda.