
Richiesta insegnante di sostegno
Gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare le classi delle scuole di ogni ordine e grado (materna, elementare, media e superiore) art. 12 Legge 104/92. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università.
Come procedere per l'iscrizione dell'alunno con handicap.
L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito civile e penale.
La Legge 289/02 all’art. 35, comma 7 e il DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, ha previsto nuove modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica e in particolare è stato determinato che all’individuazione dell’alunno con handicap si provvede con un accertamento collegiale la cui titolarità è delle Aziende Sanitarie Locali.
L’alunno deve avere già effettuato un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica. In Lombardia la procedura per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap è regolata dalle Linee Guida emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 2185 del 4 agosto 2011.
ISCRIZIONE - cosa fare
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’individuazione dell’alunno in situazione di handicap effettuata da una apposita e specifica Commissione Asl. Non è pertanto più in vigore la norma che consentiva tale accertamento da parte di un singolo specialista (art. 2 DPR 24/2/94).
- La Diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione - diversamente dalla certificazione collegiale dell’Asl, sopra richiamata, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
- Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa).
All'atto dell'iscrizione i genitori devono:
- Presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati (Individuazione alunno con Handicap e Diagnosi funzionale)
- Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia, esigenze legate all’accompagnamento ai servizi igienici)
Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
DOPO L’ISCRIZIONE – cosa fare e chi lo fa
- Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74)
- Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99). Questa procedura oggi è affidata al c.d. GLHO (Gruppo Lavoro Handicap Operativo sul singolo caso), formato da insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno, specialisti e genitori. In virtù dell’art. 10 comma 5 della Legge 122.2010 spetta a questo gruppo effettuare la valutazione e la quantificazione di quante ore di sostegno e di assistenza scolastica siano necessarie
- Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del verbale di GLHO sopra indicato dal inoltra al Direttore Scolastico Provinciale la richiesta delle ore di sostegno necessarie.
- Richiesta assistente ad personam: il Dirigente Scolastico chiede anche agli Enti locali il numero di ore necessarie che emergono dal GLHO
- Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare di norma il numero di 20 alunni (DPR 81.2009)
- Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).
- PEI (Piano Educativo Individualizzato): viene redatto dal c.d. GLH (insegnanti, specialisti e genitori). E’ il progetto complessivo relativo alla inclusione scolastica di un alunno con disabilità. Contiene gli obiettivi, le attività svolte, gli interventi predisposti, le figure di supporto coinvolte, i criteri di valutazione adottati. E’ lo strumento chiave del processo di inclusione scolastica.
La Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 17 Settembre 2001, sancisce che nei casi in cui nella classe è inserito un alunno con disabilità il numero massimo di alunni per classe è 20, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 22 alunni (ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09).