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Richiesta insegnante di sostegno

Gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare le classi delle scuole di ogni ordine e grado (materna, elementare, media e superiore) art. 12 Legge 104/92. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università.

Come procedere per l'iscrizione dell'alunno con handicap.

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito civile e penale.
La Legge 289/02 all’art. 35, comma 7 e il DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, ha previsto nuove modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica e in particolare è stato determinato che  all’individuazione dell’alunno con handicap si provvede con un accertamento collegiale la cui titolarità è delle Aziende Sanitarie Locali.
L’alunno deve avere già effettuato un  inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica. In Lombardia la procedura per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap è regolata dalle Linee Guida emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 2185 del 4 agosto 2011.

ISCRIZIONE - cosa fare
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:

All'atto dell'iscrizione i genitori devono:


Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).

DOPO L’ISCRIZIONE – cosa fare e chi lo fa

La Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 17 Settembre 2001, sancisce che nei casi in cui nella classe è inserito un alunno con disabilità il numero massimo di alunni per classe è 20, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 22 alunni (ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09).