
Barriere pubbliche
Eliminazione barriere in edilizia residenziale pubblica (Aler)
La Lr n. 6 del 20/02/1989 detta norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e ne prescrive le tecniche di attuazione.
Le norme si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone(art.5,comma1).
Per quanto riguarda gli edifici di edilizia residenziale pubblica la legge stabilisce che l'Ente Proprietario, su richiesta dell'inquilino con disabilità, provveda a proprie spese ad eseguire gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art.17, comma 3).
In caso d'impossibilità ad effettuare modifiche idonee alle necessità del richiedente, l'Ente deve favorire lo scambio con un alloggio più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo (art. 18, comma 3).