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Obblighi delle aziende

L’articolo 1 della Legge 68/99 recita:
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
Consulta la  L68/99 

I datori di lavoro che impiegano dai 15 ai 35 lavoratori sono obbligati ad assumere un disabile, i datori di lavoro che abbiano tra i 36 ed i 50 dipendenti 2 disabili, i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 persone devono riservare il 7% dei posti ai disabili ed assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette (vedove, orfani - del lavoro, per servizio o di guerra - e i profughi italiani), i datori di lavoro con oltre 150 dipendenti il 7% dei posti a favore dei disabili e l’1% a favore delle categorie protette.

La Riforma del Mercato del lavoro Legge 92/2012, come modificata dalla Legge 134/2012 ha previsto che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, siano computati tra i dipendenti, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; mentre, non sono computabili:

 

Tot. dipendenti –
categorie “da scomputare” –
disabili e art 18 –
quota part-time =
Base di computo
segui il Link per trovare la modulistica online per il calcolo della base di computo - clicca qui

Sono i Lavoratori con disabilità da assumere come da art 3:


In caso di chiamata nominativa, l’azienda è libera di ricercare il personale disabile da assumere con i mezzi che crede più opportuni (es. inserzioni, ricerca tramite consulenti ed agenzie, ecc.)
Per il territorio rozzanese le aziende possono rivolgersi al Centro Impiego di Rozzano e chiedere una consulenza gratuita

clicca qui

 Una volta individuato il disabile da assumere, l’azienda deve presentare all’ufficio provinciale competente una preventiva richiesta di Nulla Osta Nominativo in conseguenza del quale sarà possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro: la data di assunzione dei lavoratori non dovrà pertanto essere antecedente a quella del Nulla Osta.

 

Nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all'inserimento lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di stipulare apposite convenzioni e in tal caso l'azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene disciplinata sempre da una convenzione.
I datori di lavoro soggetti all’obbligo devono presentare all’ufficio provinciale del collocamento mirato la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è subentrato l'obbligo di assunzione; la richiesta può essere presentata anche attraverso il prospetto informativo inviato periodicamente agli uffici competenti entro il 31 gennaio.
Inoltre, ai fini di un maggior controllo sul rispetto delle assunzioni obbligatorie, la suddetta legge ha stabilito che gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

Incidono sugli obblighi di assunzione anche:

Il lavoratore con disabilità gode degli stessi diritti/doveri contrattuali degli altri lavoratori
Le uniche eccezioni sono

Una volta trascorsi i 60 giorni dalla presentazione del Prospetto Informativo, dal momento in cui si entra in obbligo e se non si ha stipulato con la Provincia una Convenzione, che permette le agevolazioni della L68/99, l’azienda non ottemperante può ricevere un AVVIO NUMERICO, cioè :

Mentre le  assunzioni nominative sono (art 7):

Ma  sono tutte nominative se il datore di lavoro ha una Convenzione (art 11) attiva

Sono un accordo tra la Provincia e il datore di lavoro per definire tempi e modalità di assunzione
Tipi di convenzione previsti possono essere :

 

Art 12

Art 12bis

Art 14

Esecutore

Coop soc. B
Imprese sociali
Disabili liberi prof.
Aziende non in obbl.

Coop soc. A e B Consorzi di coop. s.
Imprese sociali
Aziende non in obbl.

Coop soc. B

Assunzione

Datore di lavoro, a tempo indeterminato

Esecutore

Esecutore

Tempo

Massimo 2 anni

Minimo 3 anni

Generalmente, annuale rinnovabile

Stato

Possibile

In attesa dei decreti applicativi

Differente per provincia

 

 

La cooperazione sociale può avere un ruolo molto importante per le aziende nell’applicazione della L68/99.
La popolazione interessata è più ampia della sola popolazione disabile. Ci si riferisce, in questo caso allo svantaggio.

Legge 381 del 1991 art 1 c.1:
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

Sono considerate persone svantaggiate:

La normativa di riferimento della cooperazione sociale è la legge 381 del 1991

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I principali strumenti per incentivare (e controllare) l’applicazione della legge 68/99:

Le Sanzioni

 

Fisso

X giorni di ritardo

Mancata presentazione del Prospetto Informativo

578,43 €

28,02 €

Mancata assunzione *

 

57,17 €

 

* Applicabile ove sia dimostrata una responsabilità dell’impresa

12.  Il fondo regionale
Attraverso l’attuazione dell’Art 14 legge 68/99 le Regioni con legge regionale:

La Regione Lombardia ha istituito il fondo con la Legge Regionale 13 del 2003

 

13. Decreto Legislativo N° 151
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (1). Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

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