
Obblighi delle aziende
- Collocamento mirato
L’articolo 1 della Legge 68/99 recita:
“La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
Consulta la L68/99
I datori di lavoro che impiegano dai 15 ai 35 lavoratori sono obbligati ad assumere un disabile, i datori di lavoro che abbiano tra i 36 ed i 50 dipendenti 2 disabili, i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 persone devono riservare il 7% dei posti ai disabili ed assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette (vedove, orfani - del lavoro, per servizio o di guerra - e i profughi italiani), i datori di lavoro con oltre 150 dipendenti il 7% dei posti a favore dei disabili e l’1% a favore delle categorie protette.
- I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili in proporzione al numero di dipendenti che occupano.
- Il conteggio del numero dei dipendenti è al netto di alcune figure (base di computo) e non hanno obblighi aziende ed enti sotto i 15 dipendenti.
- Il numero di lavoratori disabili da occupare è definito “quota di riserva”
La Riforma del Mercato del lavoro Legge 92/2012, come modificata dalla Legge 134/2012 ha previsto che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, siano computati tra i dipendenti, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; mentre, non sono computabili:
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi,
- i disabili,
- i soci di cooperative di produzione e lavoro,
- i dirigenti,
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività,
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
- i lavoratori a domicilio,
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni
- La base di computo
Tot. dipendenti –
categorie “da scomputare” –
disabili e art 18 –
quota part-time =
Base di computo
segui il Link per trovare la modulistica online per il calcolo della base di computo - clicca qui
- La quota di riserva disabili
Sono i Lavoratori con disabilità da assumere come da art 3:
- Calcolo in base al numero di dipendenti conteggiati nella base di computo nazionale
- 15-35 dipendenti: 1 (solo con nuove assunzioni )
- 36-50 dipendenti: 2 (1 nominativo/1 numerico)
- Più di 50 dipendenti: 7% della base di computo
- Altre categorie protette (art 18): 1% della base di computo
In caso di chiamata nominativa, l’azienda è libera di ricercare il personale disabile da assumere con i mezzi che crede più opportuni (es. inserzioni, ricerca tramite consulenti ed agenzie, ecc.)
Per il territorio rozzanese le aziende possono rivolgersi al Centro Impiego di Rozzano e chiedere una consulenza gratuita
Una volta individuato il disabile da assumere, l’azienda deve presentare all’ufficio provinciale competente una preventiva richiesta di Nulla Osta Nominativo in conseguenza del quale sarà possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro: la data di assunzione dei lavoratori non dovrà pertanto essere antecedente a quella del Nulla Osta.
- Percorso di sostegno all'inserimento lavorativo
Nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all'inserimento lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di stipulare apposite convenzioni e in tal caso l'azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene disciplinata sempre da una convenzione.
I datori di lavoro soggetti all’obbligo devono presentare all’ufficio provinciale del collocamento mirato la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è subentrato l'obbligo di assunzione; la richiesta può essere presentata anche attraverso il prospetto informativo inviato periodicamente agli uffici competenti entro il 31 gennaio.
Inoltre, ai fini di un maggior controllo sul rispetto delle assunzioni obbligatorie, la suddetta legge ha stabilito che gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.
- Obbligo: altri fattori
Incidono sugli obblighi di assunzione anche:
- Sospensioni degli obblighi (CIGS, mobilità, amministrazione controllata …)
- Compensazioni territoriali (Spostamenti dell’obbligo fra province e fra imprese di uno stesso gruppo)
- Esoneri parziali (onerosi) Le cause : Faticosità, pericolosità, particolari modalità di svolgimento delle mansioni
- Le regole del rapporto
Il lavoratore con disabilità gode degli stessi diritti/doveri contrattuali degli altri lavoratori
Le uniche eccezioni sono
- Art 10 legge 68
- Aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro
- Licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo
- Diritti ex 104/92 se handicap grave
- Gli avviamenti numerici
Una volta trascorsi i 60 giorni dalla presentazione del Prospetto Informativo, dal momento in cui si entra in obbligo e se non si ha stipulato con la Provincia una Convenzione, che permette le agevolazioni della L68/99, l’azienda non ottemperante può ricevere un AVVIO NUMERICO, cioè :
- Un utente viene avviato
- Riceve un “nulla osta numerico” che impegna l’azienda ad assumerlo
- Se l’utente oppone 2 rifiuti ingiustificati alle proposte di avviamento numerico viene segnalato alla Direzione Provinciale del Lavoro per essere cancellato dalle liste per 6 mesi
- Le persone con disabilità psichica non possono ricevere un avviamento numerico (art. 9 c.4 L.68/99)
- Se il datore di lavoro non procede, senza un giustificato motivo, all’assunzione viene segnalato alla Direzione Provinciale del Lavoro per le sanzioni.
- Le assunzioni nominative
Mentre le assunzioni nominative sono (art 7):
- Una fino a 50 dipendenti (BC datore di lavoro)
- 60% della quota d’obbligo oltre i 50 dipendenti
Ma sono tutte nominative se il datore di lavoro ha una Convenzione (art 11) attiva
- Le Convenzioni
Sono un accordo tra la Provincia e il datore di lavoro per definire tempi e modalità di assunzione
Tipi di convenzione previsti possono essere :
- Art 11 Legge 68/99 Convenzioni di programma e integrazione
- Impegno di assunzione secondo un programma temporale (step)
- Possibile scelta nominativa su tutte le assunzioni
- Facilitazioni contrattuali (deroghe su periodo di prova, limiti di età, tempi determinati …)
- Accesso ad agevolazioni
- Art 12 , 12 bis e 14 Legge 68/99) a tre: Provincia, datore di lavoro, esecutore.
- L’esecutore riceve una commessa dal datore di lavoro in obbligo
- L’esecutore ospita/assume il disabile
- Il lavoratore disabile è in carico al datore di lavoro in obbligo
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Art 12 |
Art 12bis |
Art 14 |
Esecutore |
Coop soc. B |
Coop soc. A e B Consorzi di coop. s. |
Coop soc. B |
Assunzione |
Datore di lavoro, a tempo indeterminato |
Esecutore |
Esecutore |
Tempo |
Massimo 2 anni |
Minimo 3 anni |
Generalmente, annuale rinnovabile |
Stato |
Possibile |
In attesa dei decreti applicativi |
Differente per provincia |
- Cooperazione sociale e L 68/99
La cooperazione sociale può avere un ruolo molto importante per le aziende nell’applicazione della L68/99.
La popolazione interessata è più ampia della sola popolazione disabile. Ci si riferisce, in questo caso allo svantaggio.
Legge 381 del 1991 art 1 c.1:
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono considerate persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti, gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
La normativa di riferimento della cooperazione sociale è la legge 381 del 1991
- Istituti di controllo legge 68/99
I principali strumenti per incentivare (e controllare) l’applicazione della legge 68/99:
- Certificato di ottemperanza per partecipare a gare pubbliche (art 17)
- Accessibilità dei Prospetti Informativi
- Sanzioni per mancate assunzioni
Le Sanzioni
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Fisso |
X giorni di ritardo |
Mancata presentazione del Prospetto Informativo |
578,43 € |
28,02 € |
Mancata assunzione * |
|
57,17 € |
* Applicabile ove sia dimostrata una responsabilità dell’impresa
12. Il fondo regionale
Attraverso l’attuazione dell’Art 14 legge 68/99 le Regioni con legge regionale:
- Istituiscono Fondo per l’Occupazione dei Disabili
- Definiscono modalità di funzionamento
- Definiscono organi amministrativi con rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili
La Regione Lombardia ha istituito il fondo con la Legge Regionale 13 del 2003
13. Decreto Legislativo N° 151
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (1). Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.