Infodisability.it

L'indennità speciale ciechi parziali

L'indennità speciale è stata istituita dalla Legge 21 novembre 1988, n. 508 art. 3
L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dal reddito dell'interessato.
Condizioni:
· indipendente dall'età;
· essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
· essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
· è indipendente dal reddito personale.
L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Importo 2020: Euro 930,99 mensili per 12 mensilità.